G.U. n. 222 del
24/09/2009
Decreto legislativo 14 settembre 2009 , n.
133
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio ed il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione,
nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Vista la legge 25 febbraio
2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 3;
Ritenuto necessario fornire
disposizioni applicative del suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto
concerne in particolare le sanzioni applicabili alle violazioni delle
disposizioni del citato regolamento e l'individuazione delle misure necessarie
affinche' esse siano attuate in applicazione degli articoli 125 e 126 del
regolamento medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Considerata la necessita' di introdurre nel
testo modifiche ulteriori rispetto a quelle derivanti dai rilievi formulati
dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, con particolare riferimento all'armonizzazione delle sanzioni
previste agli articoli 14 e 16;
Vista l'ulteriore preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio
2009;
Acquisiti nuovamente i pareri delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;
Emana il
seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, di
seguito denominato:
«regolamento».
Art. 2. - Definizioni
1.
Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 3 del regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni
previste nel presente decreto, il rappresentante esclusivo di cui all'articolo 8
del regolamento e' equiparato all'importatore.
3. L'Autorita' competente di
cui all'articolo 121 del regolamento e' il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
Art. 3. - Violazione degli obblighi derivanti
dagli articoli 6, 7, 8, 12, 17 e 18 del regolamento in materia di registrazione
e notifica delle sostanze.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza in
quanto tale o in quanto componente di uno o piu' preparati in quantitativi pari
o superiori a 1 tonnellata all'anno, nonche' di monomeri utilizzati come
intermedi isolati in sito o trasportati che non ottempera all'obbligo di
registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore
o il rappresentante esclusivo di un polimero che non ottempera all'obbligo di
registrazione all'Agenzia nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 3, del
regolamento, per la sostanza monomerica o le sostanze monomeriche non ancora
registrate da un attore a monte della catena d'approvvigionamento, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
3. Salvo che
il fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante
esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia
nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
4. Salvo che il
fatto costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante
esclusivo di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica all'Agenzia nei
casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
5. Salvo che il
fatto costituisca reato, il dichiarante che all'atto della registrazione non
comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all'articolo 12,
paragrafo 1, del regolamento, e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato,
il fabbricante di una sostanza intermedia isolata in sito in quantitativi pari o
superiori a 1 tonnellata all'anno che non ottempera ovvero ottempera in modo
inesatto all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 17 del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
60.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza intermedia isolata
trasportata in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno che non
ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di registrazione
all'Agenzia di cui all'articolo 18 del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
8. Salvo che il fatto
costituisca reato, colui che in violazione all'articolo 8, paragrafo 1, del
regolamento, adempie agli obblighi che spettano agli importatori senza essere
stato designato come rappresentante esclusivo, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Art. 4. -
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia
di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per
le attivita' di ricerca e sviluppo.
1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o il
produttore di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica di cui
all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
2. Salvo che il fatto
costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il rappresentante esclusivo
della sostanza o il produttore o importatore di articoli che fabbrica o importa
la sostanza o produce o importa gli articoli prima di due settimane dalla
notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
3. Salvo che il
fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante
esclusivo o il produttore di articoli che non si conforma alle condizioni poste
dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
Art.
5. - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 12, 22 e 24 del
regolamento in materia di informazioni da comunicare in relazione alla fascia di
tonnellaggio.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o
l'importatore o il rappresentante esclusivo che non ottempera ovvero ottempera
in modo inesatto all'obbligo di informare immediatamente l'Agenzia ai sensi
dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
2. Salvo che il fatto
costituisca reato, il dichiarante che dopo la registrazione non ottempera ovvero
ottempera con indebito ritardo o in modo inesatto agli obblighi di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto
costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il rappresentante esclusivo
di una sostanza notificata a norma della direttiva 67/548/CEE che non ottempera
all'obbligo di comunicare ovvero comunica in modo inesatto le informazioni
supplementari di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000
euro.
Art. 6. - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14
del regolamento in materia di relazione sulla sicurezza chimica e sulle misure
di riduzione dei rischi.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il
dichiarante della sostanza soggetta a registrazione in quantitativi pari o
superiori a 10 tonnellate all'anno che non effettua o effettua in difformita' da
quanto previsto nel regolamento una valutazione della sicurezza chimica e non
compila ovvero compila in modo inesatto o incompleto la relazione sulla
sicurezza chimica di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che non ottempera agli
obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Art. 7.
- Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento in
materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del
dichiarante.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che
avvia o continua la fabbricazione o l'importazione di una sostanza o la
produzione o l'importazione di un articolo in presenza di indicazione contraria
dell'Agenzia di cui all'articolo 21 del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Art. 8. -
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento in
materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare
sperimentazioni superflue su animali vertebrati.
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il dichiarante che effettua esperimenti su animali vertebrati
in casi di non assoluta necessita' e senza adottare disposizioni per limitare le
ripetizioni inutili di altri test, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante
potenziale di una sostanza non soggetta a regime transitorio o di una sostanza
soggetta a regime transitorio che non ha effettuato una registrazione
preliminare ai sensi dell'articolo 28 del regolamento che non ottempera
all'obbligo di compiere accertamenti prima della registrazione tramite richiesta
all'Agenzia ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
Art.
9. - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del regolamento in
materia di condivisione dei dati che comportano test sperimentali.
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di uno studio che non
ottempera agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 3 e 4, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
60.000 euro.
Art. 10. - Violazione degli obblighi derivanti dagli
articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni
all'interno della catena d'approvvigionamento.
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il produttore o l'importatore o il rappresentante esclusivo
di articoli che non ottempera all'obbligo di fornire istruzioni adeguate al
destinatario dell'articolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una
sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo
31, paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento o ogni attore della catena di
approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31,
paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato,
il fornitore di una sostanza o di un preparato che in violazione dell'articolo
31, paragrafo 5, del regolamento, non fornisce in lingua italiana al
destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la
scheda di dati di sicurezza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 3.000 a 18.000 euro. La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la
scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente
alle informazioni di cui alle voci indicate nell'articolo 31, paragrafo 6, del
regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, un attore della catena
d'approvvigionamento che in violazione all'articolo 31, paragrafo 7, del
regolamento, non riporta i pertinenti scenari di esposizione in allegato alla
scheda di dati di sicurezza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 60.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fornitore di una sostanza o di un preparato che, pur non essendo tenuto a
fornire la scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del
regolamento, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000
euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un articolo
che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 33 del regolamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
7.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'attore della catena d'approvvigionamento
di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui
all'articolo 34 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato,
il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi dell'articolo 35 del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a
90.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
l'importatore, il rappresentante esclusivo, l'utilizzatore a valle o il
distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo
1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000
a 18.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, in casi di
cessazione o trasferimento anche parziale, dell'attivita' del dichiarante,
dell'utilizzatore a valle o del distributore, la parte che assume la
responsabilita' della liquidazione dell'impresa o dell'immissione sul mercato
della sostanza o del preparato che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo
36, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
Art. 11. - Violazione degli
obblighi derivanti dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento concernente gli
adempimenti per gli utilizzatori a valle.
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o
l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di
un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 37, paragrafo
3, del regolamento, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore
a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato
che non ottempera o ottempera in modo inesatto all'obbligo di cui all'articolo
37, paragrafo 4, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'utilizzatore a valle che non ottempera o ottempera in modo inesatto agli
obblighi di cui all'articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
4. Salvo che
il fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto
tale o in quanto componente di un preparato che non ottempera all'obbligo di cui
all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto
costituisca reato, l'utilizzatore a valle che prima dell'inizio o della
prosecuzione di un uso particolare di una sostanza registrata da un attore a
monte della catena d'approvvigionamento che, nei casi di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, del regolamento, non comunica o comunica in modo inesatto le
informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
6. Salvo che il
fatto costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera all'obbligo di
cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
7. Salvo che il fatto
costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non ottempera all'obbligo di cui
all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
8. Salvo che il fatto
costituisca reato, l'utilizzatore a valle che non rispetta i termini di cui
all'articolo 39 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 12. - Violazione degli
obblighi derivanti dagli articoli 46 e 49 del regolamento concernente le
informazioni sulla valutazione delle sostanze.
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il dichiarante che non ottempera all'obbligo di cui
all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto
costituisca reato, il dichiarante che non comunica ai sensi dell'articolo 49 del
regolamento le informazioni supplementari richieste dall'Autorita' competente,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi
dell'articolo 49, lettera b), del regolamento, non ottempera alle disposizioni
riguardanti le misure di riduzione dei rischi raccomandate dall'Autorita'
competente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
60.000 euro.
Art. 13. - Violazione degli obblighi derivanti
dall'articolo 50 del regolamento in materia di informazioni del dichiarante che
ha cessato di fabbricare o importare.
1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il dichiarante o l'utilizzatore a valle che non ottempera agli obblighi
di informazione di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
2.
Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che ai sensi dell'articolo
50, paragrafo 4, del regolamento, non comunica le informazioni supplementari
richieste dall'Autorita' competente e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Art. 14. - Violazione degli
obblighi derivanti dall'articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul
mercato e sull'utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato
uso.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante,
l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che immette
sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell'allegato XIV al di fuori dei
casi di cui all'articolo 56 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
2. Alla stessa sanzione di cui
al comma 1, soggiace l'utilizzatore a valle che non ottempera a quanto previsto
dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento.
Art. 15. - Violazione
degli obblighi derivanti dagli articoli 60, 65 e 66 del regolamento in materia
di rilascio delle autorizzazioni.
1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il titolare di una autorizzazione che non ottempera all'obbligo di cui
all'articolo 60, paragrafo 10, del regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto
costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione o l'utilizzatore a valle di
cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che non ottempera all'obbligo
di cui all'articolo 65 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'utilizzatore a valle di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, che
non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000
euro.
Art. 16. - Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67
del regolamento in materia di restrizione
1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante
esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza
una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un
articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato
XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del
regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a
150.000 euro.
Art. 17. - Violazione degli obblighi derivanti
dall'articolo 113 del regolamento concernente le informazioni da notificare
all'Agenzia.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante,
produttore di articoli o importatore, o gruppo di fabbricanti, o produttori di
articoli o importatori o rappresentante esclusivo che immette sul mercato una
sostanza che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 112 del
regolamento, che non comunica o comunica in modo inesatto all'Agenzia le
informazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo
che il fatto costituisca reato, ogni fabbricante, produttore di articoli o
importatore o gruppo di fabbricanti o produttore di articoli o importatori o
rappresentante esclusivo che ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 3, del
regolamento, non ottempera all'obbligo di comunicare l'aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento, all'Agenzia,
e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000
euro.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni
commesse successivamente alla data indicata nell'articolo 116 del
regolamento.
Art. 18. - Disposizioni finanziarie 1. Dal presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico
della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le
attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 19. -
Disposizione finale
1. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
delle sanzioni previste nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.